Per stemperare i dubbi di un genitore facciamo una riflessione sull’uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni.

I genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare la scuola a consentirne l’uscita autonoma dei propri figli al termine dell’orario scolastico (art. 19 bis D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito in legge 4.12.2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”).

La stessa norma ha stabilito che l’“autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 

La norma prevede, inoltre, che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli EE.LL gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che l’autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”. 

Si segnala che  l’autorizzazione va rilasciata formalmente dai genitori alla scuola frequentata dal minore di 14 anni; i genitori considereranno l’età dei figli, il loro grado di autonomia e lo specifico contesto.

Si sottolinea che sono i genitori ad autorizzare la scuola all’uscita autonoma dei propri figli e non la scuola che autorizza; con parole diverse i genitori non chiedono l’uscita autonoma ma autorizzano l’uscita autonoma dei figli. 

La scuola prende atto dell’autorizzazione rilasciata dai genitori.

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