Qualora un ATA presti servizio con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti (7:48 – 15:00), se il servizio eccede questo limite (7 ore e 12 minuti) è obbligatorio effettuare la pausa di almeno 30 minuti? Questa domanda sembra ricorrente ha prodotto un parere ARAN.
In proposito si richiama l’art. 51, comma 3, del CCNL 29.11.2007, il quale espressamente prevede che “Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.”
Sul punto, va osservato che la clausola contrattuale deve essere letta unitamente alle norme imperative di legge in materia di orario di lavoro. In particolare, la norma stabilisce che quando l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo” (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 66/2003).
Tale disposizione rende il diritto alla pausa del tutto indisponibile al lavoratore che, conseguentemente, non può rinunciarvi. Infatti le norme finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche sono poste dal legislatore a tutela e nell’interesse del lavoratore.
Pertanto, in relazione a quanto sopra specificato la fruizione della pausa ha carattere obbligatorio e, in quanto tale, non può dipendere né dalla volontà datoriale né da quella del lavoratore.