I lavoratori fragili, dichiarati tali dal Medico competente, o con Legge 104/1992 sino al 30 giugno hanno fruito di un quadro normativo che ha protetto questa categoria di dipendenti, favorendo per loro il ricorso al lavoro agile. La successiva nota del 5 luglio 2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha sancito, invece,  la disapplicazione delle tutele Covid per questi lavoratori, non essendo stato rinnovato il beneficio.

A stabilire il ripristino del diritto retroattivo allo smart working, dal primo luglio al 31 ottobre (fine stato emergenza Covid) per i lavoratori fragili/o con legge 104 è il nuovo Decreto Covid 23 luglio 2021, n.105: l’articolo 9 ha previsto l’estensione del diritto, scaduto e non rinnovato, sino al termine dello stato di emergenza

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati con certificazione dei competenti organi medico-legali attestanti una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita. 

Stesso diritto per i lavoratori disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992. Se l’attività non può essere prestata in modalità agile, è possibile adibire il lavoratore a diversa mansione o piano di formazione professionale, anche da remoto.

Il DL 105/2021, invece, non conferma l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working. Non viene dunque neanche prorogata l’esclusione dal conteggio, ai fini del periodo di comporto, delle giornate di assenza dal luogo di lavoro legate all’emergenza sanitaria.

Condividi il contenuto se lo trovi interessante