Ci viene posto un quesito, cioè se in caso di attività negoziali relative a lavori e/o servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura (es. FESR) un docente di ruolo abilitato all’esercizio della professione può essere nominato RUP ….

Il quadro di riferimento relativo alla figura del RUP è fornito dalla legge n. 241/1990 e dall’art.31 del d.lgs 50/2016. In particolare, nel caso di attività negoziali relative a lavori, il RUP è una figura dirigenziale interna in possesso di specifiche competenze tecniche o, in mancanza, di un funzionario apicale interno in possesso delle stesse competenze. 

Qualora si tratti di affidare lavori o servizi nel settore della progettazione è necessario che il RUP, scelto tra i dirigenti o in mancanza funzionari di ruolo di una PA/scuola, abbia la qualificazione professionale tecnica; il RUP deve essere quindi un ingegnere, architetto o geometra, a seconda della tipologia delle opere, e non un dirigente/funzionario amministrativo (art. 31 comma 6 d.lgs. 50/2016).  

Nell’amministrazione di appartenenza, cioè la scuola, un docente di ruolo, pur abilitato all’esercizio della professione, non è un tecnico. Il docente non è addetto a funzioni tecniche, inerenti cioè i contratti per lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura: è, invece, un tecnico della didattica. Infatti, a differenza del dirigente, al quale sono attribuite funzioni amministrative e gestionali, da CCNL il docente deve svolgere funzioni didattiche e/o organizzative a queste collegate. È opportuno quindi seguire quanto già previsto dalla norma in caso di complessità della prestazione: l’individuazione di un assistente al dirigente scolastico RUP.

Sebbene resti assolutamente impregiudicato il principio generale della non delegabilità all’esterno delle funzioni di RUP, l’art. 31, comma 11 d.lgs. 50/2016 prevede che “Nel caso in cui l’organico della stazione  appaltante  presenti carenze accertate o in esso  non  sia  compreso  nessun  soggetto  in possesso  della  specifica   professionalità   necessaria   per   lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato  dal dirigente competente, i compiti di  supporto  all’attività  del  RUP possono essere affidati,  con  le  procedure  previste  dal  presente codice, ai soggetti aventi  le  specifiche  competenze  di  carattere tecnico,  economico-finanziario,  amministrativo,   organizzativo   e legale, dotati di  adeguata  polizza  assicurativa  a  copertura  dei rischi  professionali  come  previsto  dall’articolo  24,  comma   4, assicurando comunque il rispetto dei principi  di  pubblicità  e  di trasparenza.”

Pertanto, il docente interno ingegnere, architetto o geometra, autorizzato dal dirigente a svolgere libera professione, può eventualmente partecipare, se ne ha tutti i requisiti, a questa procedura comparativa per il servizio di supporto al RUP. 

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