L’art. 18, co. 1, D.Lgs. 241/1997, stabilisce che i versamenti di ritenute, imposte, contributi, ecc., contemplati dall’art. 17, D.Lgs. 241/1997, devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese di scadenza, o meglio entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. precisando comunque che “se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.
Con l’art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70 tale principio, cioè lo slittamento al primo giorno non festivo successivo, viene generalizzato per tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza originariamente cadente di sabato, domenica o altro giorno festivo.
Si tratta di una disposizione accolta con grandissimo favore visto che i contribuenti sono stati, finalmente, sollevati dall’obbligo di adempiere ai numerosissimi obblighi tributari anche nei giorni festivi, legittimati, quindi, a rinviare l’adempimento al primo giorno non festivo successivo. C’è da dire che la formulazione della norma in questione prevede il differimento del termine dell’adempimento (anche il versamento) quando si tratta di obblighi previsti da “norme riguardanti l’Amministrazione finanziaria”.
Una formulazione che è stata interpretata in diverse occasioni come un rinvio generalizzato “ex lege”, tutte le volte in cui si è in presenza di un qualsiasi obbligo fiscale.
E’ stato così definitivamente sancito che la festività è tale per tutti, sia per l’Ufficio che eventualmente è chiuso, sia per il contribuente che dovrebbe rivolgersi a tale Ufficio (inteso come luogo fisico o telematico) per adempiere all’obbligazione, in tal modo codificando un principio di civiltà giuridica: in ogni caso, quindi, se un soggetto deve presentare una dichiarazione dei redditi, ad esempio, entro un termine che, normativamente, scade di domenica, potrà pacificamente attendere il lunedì successivo (non festivo) per assolvere all’incombenza.