L’incompatibilità tra le varie funzioni nei PON

L’attribuzione degli incarichi al personale da coinvolgere nei progetti finanziati/cofinanziati da fondi europei è obbligata al rispetto della normativa nazionale relativa all’incompatibilità (vedi articolo precedente) e il dPR 62/2013 – Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 

Rilevante è il personale di supporto: si tratta di tutto il personale interno non destinato all’attività formativa coinvolto nella gestione del progetto (dirigente, direttore, personale ATA, referente per la valutazione o altro personale che risulti necessario). 

 Nella quasi generalità degli avvisi FSE sono indicate come uniche figure professionali obbligatorie l’esperto e il tutor. Pertanto, tutte le altre eventuali figure coinvolte sono facoltative.

In generale le disposizioni non prevedono incompatibilità specifiche tra i ruoli previsti nell’area formativa e/o gestionale. Nello specifico però si precisa che:

  • il facilitatore non è più previsto, a differenza del settennio 2007/2013,  tuttavia potrebbe essere richiesto nella realizzazione del progetto. In tale caso è finanziato con le risorse dell’area gestionale, come supporto alla gestione e attuazione del progetto;
  • il referente per la valutazione non è una figura obbligatoria. Tuttavia, se ne suggerisce l’individuazione vista la necessità per le scuole coinvolte nei PON di attivare processi valutativi per misurare i risultati ottenuti con gli interventi.

Si raccomanda, almeno per motivi di correttezza ed etica, che il referente per la valutazione non ricopra gli altri ruoli in quanto potrebbe trovarsi nella situazione di dover valutare se stesso.
È, pertanto, nella responsabilità del dirigente di evitare tali situazioni. Parimenti, per tutti gli altri casi l’alternarsi deve rispondere ad una specifica esigenza didattica (ad esempio il ruolo di esperto e tutor sono compatibili, ferma restando la non sovrapposizione fra i calendari dei moduli in questione)

Per il dirigente si richiama il CCNL Area V laddove precisa che, nell’espletamento delle proprie funzioni, il dirigente deve in particolare astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi.

Le spese per il personale di supporto, rientrano all’interno delle spese di gestione pertanto si ritiene opportuno suggerire di predisporre il piano finanziario dei progetti a costi standard con particolare attenzione, prendendo in considerazione il progetto nel suo complesso. Questo al fine di garantire l’efficace utilizzo delle risorse economiche e non incorrere a conclusione dello stesso, ad un disallineamento con l’importo autorizzato, con particolare riferimento all’area gestionale.

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