Nella precedente new abbiamo precisato che la stazione appaltante/scuola prima di poter stipulare un contratto di forniture e/o servizi deve eseguire una serie di controlli, senza i quali l’aggiudicazione non può diventare efficace. Oltre ai controlli là illustrati c’è anche la verifica delle annotazioni sul Casellario Informatico ANAC, necessarie per valutare le cause di esclusione previste dall’art. 80 comma 5 d. lgs. 50/2016.

Da tempo il Casellario Informatico raccoglie, da un lato, le informazioni soggette ad iscrizione obbligatoria tra cui i provvedimenti di esclusione dalle procedure, gli episodi di particolare negligenza professionale ecc…; dall’altro lato tutte le altre notizie ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario stesso. Ai sensi dell’art. 213 co.10 d.lgs. 50/2016 le notizie da inserire nel Casellario risultano quindi essere:

  1. le notizie espressamente previste dall’art. 80 CCP, in base al quale l’iscrizione è dovuta in caso di presentazione di falsa documentazione o false dichiarazioni, rese con dolo o colpa grave, nelle procedure di gara e negli affidamenti in subappalto;
  2. le notizie ritenute “utili” dall’ANAC, a vario titolo (es. verifica dei gravi illeciti professionali, sussistenza dei requisiti di partecipazione, ecc…).

Il controllo che la Scuola deve effettuare riguarda la Sezione B; la consultazione è limitata solo alle scuole registrate sul sito dell’ANAC e che abbiano attivato il profilo “Consultazione casellario imprese”. Una volta abilitate ed entrate nella giusta pagina la scuola esegue la “ricerca annotazioni” inserendo il codice fiscale dell’operatore economico di cui si sta eseguendo la ricerca.

Ne consegue, che il Casellario Informatico ANAC è tenuto aggiornato da tutte le stazioni appaltanti/scuole. Infatti le scuole entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento meritevole di annotazione nel Casellario hanno l’obbligo di comunicare all’ANAC per la annotazione nel Casellario Informatico:

  1. le esclusioni dalle gare di servizi e forniture, ivi comprese quelle disposte per l’ipotesi di falsa dichiarazione;
  2. le notizie relative agli operatori economici che non hanno comportato l’esclusione, relativamente a violazioni, anche non gravi, in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di cui la stazione appaltante sia venuta a conoscenza nel corso della gara; comportamenti idonei a provocare un’alterazione illecita della par condicio durante lo svolgimento della gara.
  3. i fatti riguardanti significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di servizi e forniture, da annotare nel Casellario.
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