Può accadere a docenti o ATA, di svolgere incarichi a favore di privati, ad esempio ripetizioni: è utile rammentare che è sempre necessario richiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico. 

Esistono però delle eccezioni, cioè attività che non richiedono neppure il previo consenso. Le attività che possono essere svolte anche senza autorizzazione, ad esempio, includono:

  • collaborazione con giornali, riviste, etc;
  • proventi da parte dell’autore/inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • partecipazione a convegni e seminari;
  • incarichi per le quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate. 

L’articolo 53 comma 7 del TU del Pubblico Impiego (d.lgs. 165/2001) dispone che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Inoltre, ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.  

Pertanto, nella quasi totalità dei casi. è richiesta l’autorizzazione: se il personale docente o ATA non l’ha richiesta ed ottenuta rischia sanzioni risarcitorie, ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 165/2001. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Una recente Sentenza della Corte dei Conti esprime un principio di diritto su come si debbano quantificare questi danni, statuendo che l’art. 53, co. 7 d.lgs. 165/2001 deve essere interpretato nel senso in cui la somma da recuperare deve corrispondere all’importo effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, con esclusione della ritenuta d’acconto. Si vedano anche le decisioni della Sezione Lombardia n.214/2016, n. 13/2016 e n. 54/2015; n. 118/2016 della Sezione Veneto; n.3/2016 della Sezione di Bolzano; n.154/2016 della Sezione Campania; etc.

In allegato una nota interessante dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia clicca qui USR-Sicilia_Nota-Incompatibilita-dipendenti-pubblici-Prot._21198_31-08-2020

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