È in pieno svolgimento la campagna di vaccinazione Covid-19 per il personale scolastico, con modalità operative molto varie, sia per la sede di vaccinazione (presso un presidio sanitario, un ambulatorio, la scuola stessa, etc..), sia per l’orario (il mattino, il pomeriggio o anche di domenica), con un numero di adesioni comunque molto elevato nonostante la facoltatività.
Non si pone alcun problema quando è possibile vaccinarsi in orario non coincidente con quello di servizio, in caso di orario coincidente è opportuno fare alcune considerazioni.
In primo luogo è da sottolineare che vaccinarsi è un dovere per tutelare la propria salute e ancor più quella dell’intera comunità educante: questo è il motivo per il quale nel piano vaccinale della Sanità è stato inserito il personale scolastico, come più volte richiesto anche dalle OO.SS..
È ugualmente una scelta di responsabilità, perché come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella “O ci salviamo tutti o non si salva nessuno”.
Ad oggi non sono previsti specifici permessi per la vaccinazione Covid-19.
Nel settore privato esistono però permessi retribuiti speciali se, per svolgere la propria mansione, il lavoratore sia tenuto a vaccinarsi per motivi di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ad esempio la vaccinazione antitetanica è obbligatoria ai sensi della legge 292/63 per moltissime categorie di lavoratori (agricoli, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici e per gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni CONI,etc.).
Al fine di tutelare l’intera comunità educante nel suo insieme, anche gli alunni/colleghi fragili, grazie alla salute di ognuno il Ministero della Sanità ha deciso per la campagna vaccinale del personale scolastico: la vaccinazione costituisce quindi elemento essenziale di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per lo svolgimento della propria funzione/mansione.
In questo caso in cui il fine è la tutela della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro il dipendente scolastico può assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla vaccinazione, comunicando l’orario di inizio e fine in cui si assenta, per assicurare il regolare funzionamento del servizio.
Chi pensasse a problemi di Privacy giova ricordare che il datore di lavoro non può richiedere ai lavoratori se si sono vaccinati o meno, ma non c’è alcun ostacolo per il lavoratore di comunicare, al datore di lavoro, che si reca a vaccinarsi: peraltro, sicuramente, il dirigente scolastico avrà già incaricato tutti i Soggetti Autorizzati e l’eventuale Soggetto Designato a trattare i dati sensibili dei dipendenti di ogni scuola.
Volendo su queste figure abbiamo pubblicato una new ai primi di settembre 2020.
Al ritorno il dipendente scolastico consegnerà l’attestazione rilasciata dal medico/struttura che ha effettuato la vaccinazione, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntiva.
Giova evidenziare che eventuali effetti collaterali del vaccino (febbre, malessere, etc) di qualche dipendente non possono essere compresi nel permesso per vaccinarsi testè menzionato. Esistendo a fondamento uno stato morboso, ancorché eventualmente provocato dal vaccino, si tratta di una assenza per malattia, da certificare a cura del medico curante.