Sembra, ad oggi, che le RSU/OO.SS. continuino a chiedere i nominativi e compensi del personale scolastico retribuito con il fondo d’istituto (FIS).
L’Aran ha precisato che alla luce del CCNL 19.04.2018 “si ricava la conclusione che la disciplina pregressa relativa alle relazioni sindacali è stata sostituita integralmente dal nuovo dettato contrattuale” e che l’art. 22 del CCNL ha previsto alcune materie di informazione tra le quali comunque non figurano più “i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto” come invece stabilito, in passato, dall’art. 6, co. 2, lett.n) del previgente CCNL del 29.11. 2007, il quale non trova più applicazione.
Chiude il cerchio il Garante della Privacy precisando come il quadro normativo vigente “non consenta agli Istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto” (nota protocollo.u.0049472.28.12.2020). Informare le OO.SS. della remunerazione dei dipendenti con il FIS può essere, infatti, perseguita in altro modo, coerente con la privacy, ad esempio comunicando il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente liquidato, ripartito “per fasce” o “qualifiche”, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio.
Restano, in ogni caso, salve le forme di conoscibilità degli atti amministrativi nei limiti delle norme (artt. 22 ss. legge 241/1990 e art. 5 d.lgs. 33/2013), tenuto conto che la RSU/OO.SS. può essere legittimata al diritto di accesso limitatamente alla “cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione [sindacale]” (Cons. Stato, sez. III, 23.10.2014, n. 5236; Cons. Stato, sez. VI, del 20.11.2013, n. 5511; T.A.R. Bari, Puglia, sez. III, 5.10.2018, n. 1275; T.A.R. Parma, Emilia-Romagna, sez. I, 13.05.2015, n.141).
Pochino, pertanto!!!!
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