La verifica dei requisiti nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Abbiamo già parlato dell’obbligo di rotazione previsto all’art. 49 del nuovo Codice; oggi ci soffermiamo sul controllo del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario di appalti sottosoglia.
È l’art. 52 del d.lgs. 36/2023 che disciplina questo aspetto semplificando le procedure di minor valore. Infatti, la norma stabilisce che in caso di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro, gli “operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”. Questa modalità non rappresenta una novità in quanto già prima dell’approvazione del nuovo Codice si richiedeva all’OE la sola dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.
Peraltro l’art. 91 co. 3 del nuovo Codice, che disciplina il documento di gara unico europeo (DGUE), consente agli operatori economici concorrenti di autocertificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.
Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante può verificare le dichiarazioni dei concorrenti “anche previo sorteggio di un campione” da individuare con modalità predeterminate ogni anno finanziario. In altre parole, la verifica dei requisiti degli affidatari dei contratti di valore entro i 40.000 euro, può avvenire “a campione” e non per tutti gli affidamenti.
Il comma 2 dell’art. 52 disciplina il caso in cui la verifica non confermi il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati.
In tal caso viene previsto che la stazione appaltante procede alla:
- risoluzione del contratto;
- escussione dell’eventuale garanzia definitiva;
- comunicazione all’ANAC;
- sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.
Per l’acquisto di lavori, servizi o forniture di valore uguale o superiore a 40.000 euro, invece, l’art. 99 del nuovo Codice stabilisce che si provvede alla verifica dei requisiti in capo al solo aggiudicatario, tramite l’esame dei documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).