Procedure di acquisto sottosoglia
Procedure di acquisto sottosoglia
Una collega ci chiede se l’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/16 è obbligatorio o si può fare ricorso a procedure ordinarie.
Ci richiede anche definizione e limiti.
Si rappresenta che il decreto cd Semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020, prescrive l’applicazione della procedura semplificata con affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 30 giugno 2023, quelle contenute all’originario art. 36 d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie.
L’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 trasfuso in deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Infatti, per acquisti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L’eventuale indagine di mercato o il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice.
Si ricorda, inoltre, che la scuola e le altre PP.AA. possono procedere all’affidamento diretto tramite determina in forma semplificata (art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016), che conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, se richiesti.
In questo senso si è espresso il MIT con il parere n. 753 del 12.10.2020 ed il parere n. 735 del 24.09.2020.
Per i nostri iscritti alleghiamo il link ai due interessanti Pareri del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIT) citati sopra:
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