Smaltimento in discarica: danno erariale per Dirigente e Direttore
Qualche tempo fa ha fatto il giro dell’web l’invio alla discarica (in barca) di alcune sedute didattiche di tipo innovativo (cd. banchi a rotelle), di gel igienizzante e mascherine chirurgiche. A seguito di due denunce di inizio novembre 2021, sono state rilevate una serie di anomalie gestionali commesse dal Dirigente e dal Direttore. Se è semplice ricordare che il DS è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali (art. 25 comma 2 d.lgs. 165/2001), per il DSGA è necessario approfondire le procedure previste dal D.I. 129/2018.
In sintesi, come avvalorato dalla Corte dei Conti del Veneto, i banchi a rotelle sono stati ordinati dalla scuola nel mese di luglio/agosto 2020 e alla stessa consegnate in data 13 novembre 2020. È stata però omessa l’iscrizione dei banchi a rotelle nell’inventario dei beni mobili dell’Istituto veneziano, ancorché il verbale di collaudo sia stato regolarmente sottoscritto dalla DS nell’aprile 2021. Inoltre, questi beni (40 sedute didattiche di tipo innovativo) unitamente a ingenti quantità di beni di facile consumo (mascherine e gel igienizzante), sono stati dismessi mediante conferimento in discarica senza una previa indizione di un’asta, al di fuori, pertanto, delle disposizioni vigenti in materia e dettate dal Regolamento contabile delle scuole.
Questi aspetti costituiscono gravissimi illeciti dal quale è derivato il danno erariale.
È noto che la messa fuori uso di beni inventariati, proprio in ragione della loro rilevanza contabile, è soggetta a specifiche procedure finalizzate a garantire la correttezza e legittimità delle relative scritture nel conto del patrimonio (mod. K). È opportuno ricordare che i beni, previo accertamento dei presupposti per il fuori uso e l’attribuzione di un valore da parte di una specifica commissione, devono essere venduti all’asta al miglior offerente. Solo in caso di esito negativo possono essere ceduti a trattativa diretta o, in ultima e residuale ipotesi, conferiti in discarica; la cessione a titolo gratuito è possibile solo in favore di altri EE.PP..
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della DSGA, la Corte dei Conti osserva che quest’ultima non ha mansioni e responsabilità di mero esecutore di decisioni altrui (della DS). Ciò non solo alla luce del ruolo e responsabilità della DSGA in relazione alla tenuta delle scritture contabili, in questo caso strumentali alla redazione del conto consuntivo (art. 40 DI 129/2001), ma anche in ragione della specifica qualifica di consegnatario rivestita ex lege, per la quale è gravata della responsabilità della gestione dei beni sui quali ha un obbligo di vigilanza (in via amministrativa) e/o di custodia (in via contabile).
Per queste motivazioni, il danno erariale di cui sono chiamate a rispondere Dirigente e Direttore è stato determinato in onnicomprensivi euro 30.000,00, ciascuna nella misura del 50% in ragione del loro apporto causale alla produzione del pregiudizio erariale, oltre interessi legali sulla somma attribuita a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Gli Associati possono approfondire nella Sent. n. 57 del 30.04.2024, Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Veneto.
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