Corsi sulla sicurezza obbligatori, senza compenso aggiuntivo

Con la sentenza n. 23084 dell’11 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ha chiarito che la partecipazione dei docenti ai corsi obbligatori di formazione sulla sicurezza non dà diritto a compensi aggiuntivi, anche se svolta in orario pomeridiano o in periodi in cui la scuola è chiusa agli alunni.

Il caso riguardava un insegnante che aveva chiesto il pagamento delle ore dedicate alla formazione, sostenendo si trattasse di lavoro aggiuntivo. La Cassazione ha confermato la decisione d’appello che aveva respinto il ricorso, stabilendo che la partecipazione ai corsi di sicurezza rientra nei doveri ordinari di servizio del personale docente.

La Suprema Corte ha richiamato l’art. 37 d.lgs. 81/2008, che impone la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza “durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori”. Nel caso corrente, il corso si era svolto nel mese di giugno, periodo di sospensione delle lezioni, ma entro il limite delle 18 ore settimanali previste per le attività di insegnamento (art. 29 CCNL).

Pertanto, la partecipazione ai corsi obbligatori sulla sicurezza rientra a pieno titolo nell’orario di servizio e non costituisce attività aggiuntiva, purché siano rispettati i limiti contrattuali.  

In sintesi: 

  • La frequenza al corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza rientra a pieno titolo nel normale orario di servizio.
  • Non può essere considerata un’attività aggiuntiva e quindi non dà diritto a compensi extra, purché rispettati i limiti orari contrattuali.
  • Si può, pertanto, programmare tali attività anche in periodi di sospensione dell’attività didattica, senza violare i diritti dei docenti.
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