Responsabilità della sicurezza dei tirocinanti

Il datore di lavoro è responsabile della salute e sicurezza anche di coloro che svolgano tirocinio curricolare presso i locali aziendali, ai quali devono essere applicate le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008. La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 7093 del 1marzo 2022, pertanto, afferma che la responsabilità della sicurezza degli studenti in sede di tirocinio o stage formativo resta a  carico del titolare della azienda ospitante e non del soggetto formatore, cioè la scuola, l’università, etc..

Nel corso del tirocinio curricolare presso una azienda vinicola una studentessa della facoltà di agraria subiva un grave infortunio alla mano durante le operazioni di pulizia di un tino, svolte assieme ad un dipendente con funzioni di tutor.

L’imprenditrice agricola condannata si rivolge alla Cassazione che  respinge tutti i motivi di ricorso, evidenziando che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81″, per il quale al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento“.

Infine la Cassazione evidenzia anche che è del tutto irrilevante il richiamo al comportamento abnorme della studentessa vittima di infortunio. 

Come ribadito in molte pronunce, qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato anche elementari norme di sicurezza non è rilevante in quanto la carenza delle necessarie forme di tutela determinano un ampliamento della sfera di rischio causato ” dall’inerzia del datore di lavoro“.

Il caso non si riferisce ad un PCTO scolastico, ma si ripropone il rapporto giuridico lavoristico, riconoscendo quindi la responsabilità della sicurezza degli studenti a carico del datore di lavoro.

Gli Associati possono leggere la Sentenza n. 7093 del 1 marzo 2022 della Corte di Cassazione.

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