Mancata esibizione verbali Consiglio d‘Istituto

Ancora una volta, sotto forma di quesito nel Gruppo, ritorna la mancata esibizione dei verbali del Consiglio ad una docente che ne è componente, oltre ad essere componente la RSU. 

La qualità di membro del Consiglio d’Istituto della docente legittima ex sé la richiesta di copia dei relativi atti e, qualora si tratti di attività negoziale, ne impone il rilascio se non pubblicati (illegittimo!). Quindi la richiesta di indicare l’interesse perseguito rende ulteriormente palese l’illegittimità dell’operato dell’istituto, rappresentato dal dirigente.

Non possono neppure essere opposte presunte ragioni di tutela della riservatezza: le delibere del Consiglio dovrebbero avere ad oggetto “atti concernenti singole persone” e dovrebbero incidere nella sfera soggettiva di quelle specifiche persone per fare intervenire la privacy, non certo essere gli scambi di opinioni fra gli intervenuti alla riunione collegiale scolastica che siano stati verbalizzati.

L’art. 48 – Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale – del D.I. 129/2018 stabilisce che i contratti/convenzioni conclusi: 

  1. sono messi a disposizione del Consiglio d’istituto
  2. sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola
  3. sono inseriti nel sito internet della scuola, sezione amministrazione trasparente.

Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d’istituto in merito ai contratti affidati dalla scuola nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all’attività negoziale.

Agli interessati è assicurato l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione inerente all’attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 

Il direttore provvede alla tenuta di questa documentazione ed alla sua conservazione, ricordando che il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d’istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Attenzione però!!! 

Per l’impugnabilità del verbale sostiene invece il Consiglio di Stato – Sez. IV – decisione 27/10/1965 sentenza n. 600 che Le eccezioni sulla verità dei fatti attestati nel verbale relativo alla seduta di un Organo Collegiale debbono essere sollevate davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nella forma di querela di falso“.

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