Gli elenchi delle classi prime con i nominativi degli studenti non vanno diffusi sul sito internet della scuola in libera consultazione. Con Provvedimento n. 288 del 6 luglio 2023 (in allegato) il Garante della privacy ha ritenuto illegittima la condotta di un istituto tecnico responsabile di avere pubblicato sul sito istituzionale, in una sezione liberamente consultabile, gli elenchi delle (nuove) classi prime per l’a.s. 2022/2023, in violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Il Garante sottolinea che la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web non è consentita. Se le scuole intendono farli conoscere devono agire diversamente:
- la formazione delle classi prime, con i nominativi degli studenti, possono essere inviate tramite apposita comunicazione alla e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione, utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (CCN) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie;
- per le classi successive, se necessario, l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell’area documentale riservata del registro elettronico, a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Secondo prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione su un tabellone, esposto nella bacheca all’interno dei locali scolastici, dei nominativi degli studenti distinti per classe. Tale modalità però, dovrebbe essere residuale solo qualora la scuola sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.
Qualunque sia la modalità utilizzata, gli elenchi relativi alla composizione delle classi devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute o altri dati personali non pertinenti (come luogo e data di nascita, ecc.).
Sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni.
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