Lo studente viene sospeso, il TAR accoglie il ricorso dei genitori

Uno studente minorenne frequentante un Istituto Agrario pavese, rappresentato in giudizio dai propri genitori, ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione fino al termine dell’anno scolastico avanti il Tar Lombardia.  La sanzione gli era stata comminata dal Consiglio di Istituto in quanto sorpreso, a scuola, in possesso di uno spinello ad uso personale; il Consiglio di Classe invece aveva deciso per una sanzione di 15 giorni. 

Il Tar Lombardia ha reputato illegittima la sospensione in quanto, tenuto conto della previsione del Regolamento d’Istituto dell’Agrario, la condotta contestata prevedeva una sanzione diversa da quella inflitta.

Il Regolamento d’Istituto dell’Agrario frequentato dallo studente prevede che la misura della sospensione dell’anno scolastico debba sanzionare comportamenti che configurano reati contrari alla dignità delle persone o tali da comportare per esse pericoli all’incolumità. 

Nel nostro Ordinamento il consumo di stupefacenti di carattere esclusivamente personale costituisce illecito amministrativo e non reato: di qui la revoca del provvedimento del Consiglio d’Istituto per difetto di proporzionalità. Inoltre, l’Agrario non ha garantito l’obbligatoria partecipazione dello studente al procedimento amministrativo sanzionatorio: gli atti impugnati vanno perciò annullati, con assorbimento delle ulteriori censure di difetto di istruttoria, di difetto di motivazione e di difetto di proporzionalità. 

Dopo la decisione del Tar, inoltre, lo Stato è obbligato a risarcire la famiglia delle spese legali (2.000 euro). La scuola era rappresentata dall’Avvocatura di Stato.

Gli Associati possono consultare la Sentenza 20.04.2023, n. 973, T.A.R. Lombardia.

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