Sanzioni ai docenti per rinuncia, mancata accettazione o abbandono di supplenze

Le graduatorie sono svariate, le supplenze da conferire sono molte e, in aggiunta, per l’a.s. 2022/2023 sono previste delle sanzioni per la rinuncia, la mancata accettazione o l’abbandono delle supplenze ai docenti.

L’O.M. n. 112 del 6.05.2022 emanata dal Ministero contiene il regolamento per le supplenze ai docenti, personale educativo ed ATA e prevede delle sanzioni per chi rinuncia, rifiuta o abbandona una supplenza. Le penalità variano in base alle graduatorie di riferimento per le convocazioni, ossia graduatorie a esaurimento (GAE), graduatorie provinciali (GPS) o graduatorie d’istituto.

In particolare,  per le supplenze dalle graduatorie d’istituto l’art. 14 dell’OM 112/2022 prevede le seguenti sanzioni:

  1. a) per la rinuncia alla proposta contrattuale, alla proroga della supplenza o alla sua conferma anche a titolo di completamento è prevista la sanzione di non potere più conseguire supplenze dalle graduatorie specifiche e anche per il sostegno dello stesso grado di istruzione nello stesso anno scolastico;
  2. b) per la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, per i soli aspiranti specializzati che non abbiano già accettato altra supplenza è prevista la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
  3. c) per la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta ad una proposta di contratto  la mancata presa di servizio o la mancata risposta si considera equivalente alla rinuncia esplicita;
  4. d) per l’abbandono del servizio l’aspirante perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

L’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 specifica inoltre che gli aspiranti destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, licenziati o destituiti o dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto. 

Con riferimento al personale dispensato dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, oppure per incapacità didattica, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio, sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.

Condividi il contenuto se lo trovi interessante