Pronti? Via … al monitoraggio appalti entro fine gennaio

Il 31 gennaio p.v. scade l’obbligo di pubblicare, in tabelle riassuntive, tutte le informazioni riferite alle procedure per l’acquisto di beni, servizi e lavori avviate nel corso del 2021, anche se in pendenza di aggiudicazione (delibera ANAC n.39 del 20.01.2016). L’obbligo di pubblicazione è previsto dall’art. 1, comma 32, della legge n.190/2012 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA – e non sostituisce, in tutto o in parte, gli altri obblighi di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici, cioè non ha un valore assorbente di tutte gli altri obblighi di pubblicazione. 

Ciascun Istituto scolastico deve pubblicare sul proprio sito web istituzionale e “in formato aperto”, secondo modalità operative stabilite dall’ANAC, i dati riguardanti le procedure ad evidenza pubblica eseguite durante il 2021. La scuola deve poi comunicare all’ANAC tramite PEC il link al proprio sito per accedere a tali dati.

Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, e del tipo di procedura ad evidenza pubblica utilizzata (affidamenti diretti, procedure negoziate con o senza bando, procedure aperte, etc).

Qualora alcune procedure siano ancora in pendenza di aggiudicazione, al fine di rispettare il principio di segretezza delle offerte, la pubblicazione dei dati relativi alle imprese partecipanti alla procedura di selezione potranno essere resi pubblici solo in data successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Anche per quanto riguarda l’importo economico minimo degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l’ANAC a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ad oggi ne deriva che anche nel caso di affidamenti per spese di minima entità non pare ipotizzabile un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione.

I dati del monitoraggio sugli appalti aggiudicati devono rimanere pubblicati per 5 anni, salvo l’estensione se le informazioni da pubblicare si riferiscono ad atti che producono effetti oltre tale termine.

La pubblicazione o la trasmissione parziale, dovute all’omissione della pubblicazione/ trasmissione di dati relativi a fatti verificatisi e noti, configura un inadempimento. Per il mancato o non veritiero invio dei dati all’Osservatorio è infatti prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione, oltre alla segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno.

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