L’articolo 31 del d. lgs. 50/2016 detta una disciplina, diversa dalla precedente, in materia di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale deve avere:

  1. un livello apicale tra i dipendenti di ruolo della stessa Unità Organizzativa;
  2. il necessario livello di inquadramento giuridico (dirigente e solo in sua assenza funzionario apicale);
  3. le competenze professionali adeguate ai compiti per cui è nominato. 

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice dei Contratti (legge n. 241/1990, art.31, comma 3 d. lgs. 50/2016), che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Nella scuola è, pertanto, da considerare esclusa l’attività istruttoria che è sempre affidata al direttore (dPR 275/1999, D.I. 129/2018, CCNL 29.11.2007). 

Ma anche le stesse attività e procedure di programmazione e progettazione degli acquisti (sussidi prevalentemente per la didattica) sono diverse dalle altre PP.AA.; in particolare queste fasi devono essere aderenti al PTOF come implementato nel Piano di miglioramento, dopo la rivisitazione del RAV, come deliberato dagli OO.CC.; PTOF, comunque, al quale il dirigente scolastico partecipa con la direttiva alla sua redazione. 

Anche secondo le linee guida dell’AdG, il dirigente scolastico ricopre di default il ruolo di RUP, di cui già presidia tutte le funzioni. Peraltro nelle scuole c’è un unico dirigente, responsabile dell’unità organizzativa e dotato “del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione”. 

Le Linee guida dell’ANAC n. 3 recano informazioni e precisazioni in ordine alla nomina, ai requisiti, al ruolo e ad alcuni compiti del RUP. Sono state aggiornate con delibera n. 1007 del 11.10.2017, ampliando l’ambito oggettivo e assumendo nella loro interezza portata vincolante (art. 31, comma 5, d.lgs. 50/2016), ma senza esplicitare alcun passaggio specifico che riguardi direttamente la scuola.

Si resta perciò in attesa del previsto Regolamento (art.216, co. 27-octies CCP).

Indubbiamente questa attività di RUP del dirigente scolastico presenta delle complessità. È noto però che ai sensi dell’art.44 comma 3 del DI 129/2018 il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore. 

In questa evenienza il direttore diviene un organo volitivo dell’Amministrazione, legittimato, quindi, ad esercitare i poteri decisionali che gli sono conferiti, anche a prescindere dal fatto che non sia un dirigente e ancorché si assommino nelle mani di un unico soggetto, il direttore, tutte le fasi dell’attività negoziale.

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