Anche in questo periodo pandemico, forse per il fatto che il 50% del personale è in smart working, può accadere che gli assistenti amministrativi, ma non solo, prestino il loro servizio per un orario superiore a 7 ore e 12 minuti continuativi giornalieri.
L’art. 51, comma 3, del CCNL del 29.11.2007 esplicitamente prevede che “se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”.
Il d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66, sull’organizzazione dell’orario di lavoro, all’art. 8 chiarisce che “qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”
La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la pausa, il diritto alle ferie e il riposo settimanale sono diritti del lavoratore ai quali non può rinunciare, in quanto utile al recupero psico-fisico della persona, e sono inderogabili dal datore di lavoro.
Dal combinato disposto delle due norme riportate sopra si manifesta il fatto che in presenza dell’orario giornaliero pari a 7 ore e 12 minuti continuativi è obbligatorio prevedere una pausa di 30 minuti. Al contrario, in presenza di un orario superiore alle 6 ore ma inferiore alle 7 ore e 12 minuti, il lavoratore ATA è libero di scegliere se effettuare una pausa di 10 minuti (d.lgs. 66/2007) o di chiedere che la stessa sia portata a 30 minuti.