Responsabilità contabile in caso di mancata custodia dei beni
L’assistente amministrativa che svolgeva temporaneamente la funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi deve risarcire il danno erariale causato in conseguenza ad illeciti gestionali, in particolare l’indebita autoliquidazione di competenze senza averne titolo e la mancata efficace custodia di alcuni beni del patrimonio della scuola.
Per il primo rilievo la Facente Funzioni evidenziava di aver maturato crediti per ferie non godute, per lavoro straordinario non retribuito e per l’espletamento di attività lavorativa incentivata, ma la Corte dei Conti eccepisce che “Nessuna giustificazione può essere ritenuta meritevole di apprezzamento nella fattispecie (…)”.
La Corte dei Conti procedeva all’istruttoria del procedimento sulla base della denuncia del pregiudizio erariale acquisita da una specifica segnalazione dei revisori dei conti incaricati di verificare la gestione amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica.
La questione principale analizzata dalla Corte dei Conti lombarda riguarda la responsabilità contabile in senso stretto per violazione del debito di custodia dei beni scolastici e nell’alveo della ordinaria responsabilità erariale in seguito alla violazione del debito di vigilanza.
“(…) l’evidenza in ordine alla presa in carico dei beni inventariali da parte della convenuta e al loro successivo mancato reperimento senza alcuna situazione che possa aver giustificato l’ammanco, come puntualmente accertato dall’amministrazione danneggiata, impone di accertare la responsabilità” della direttore f.f.
In altre parole si tratta della mancata efficace custodia di alcuni beni della scuola, che, sebbene inseriti formalmente negli inventari in carico alla responsabilità della dipendente, non venivano concretamente reperiti presso la scuola.
Pur in assenza di elementi per imputare a titolo doloso il pregiudizio erariale, questo viene comunque addebitato all’assistente amministrati facente funzioni “(…) a titolo di colpa grave e con applicazione del potere riduttivo dell’addebito, avuto riguardo alla circostanza che i beni oggetto di discarico per mancato rinvenimento hanno risentito indubbiamente di un deprezzamento dovuto al decorso del tempo rispetto alla loro iscrizione negli inventari dell’istituzione scolastica”.
A proposito di questi aspetti rimandiamo alla lettura della penultima new “Riscontri patrimoniali per il nuovo anno scolastico”.
Per gli Associati la Sentenza n. 269 del 28.09.2022 Corte dei Conti per la Lombardia.