Le competenze (abrogate per incompatibilità) del Consiglio d’Istituto

Le competenze (abrogate per incompatibilità) del Consiglio d’Istituto

A suo tempo l’USR per l’Abruzzo aveva trasmesso alla Procura regionale della Corte dei Conti una denuncia di danno erariale, asseverata con relazione di un Ispettore, nella quale evidenziava l’incoerenza del decisum dirigenziale con le deliberazioni del Consiglio di Istituto e, pertanto, l’uso non corretto della discrezionalità amministrativa. Il Consiglio d’ Istituto, in sede di approvazione del Programma Annuale 2014, aveva deliberato di rinnovare tre laboratori con attrezzature obsolete con sostituzione dei personal computer, mentre la dirigente scolastica della scuola stessa  aveva acquistato un sistema di virtualizzazione CITRIX per 50 postazioni di lavoro. 

La relazione metteva in rilievo che l’art. 10 del d.lgs. n. 294/1994 individua le “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva”. prevedendo anche la competenza all’ acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni (comma 3 lettera b).

La Corte dei Conti, Sez. II Giurisdizionale Centrale d’Appello, con Sent. n. 102 del 5 maggio 2020 dichiara infondato il descritto motivo di gravame, non sussistendo la prospettata violazione dei limiti di esercizio della discrezionalità.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le pregresse norme, ancorché contenute nel d.lgs. n. 297/1994, che contengano previsioni, competenze o attribuzioni confliggenti con successive, devono ritenersi abrogate per incompatibilità con la generale disposizione di cui all’art. 25, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; la sentenza, infatti, precisa che non è impedito “il verificarsi dell’abrogazione tacita per effetto del disposto di cui all’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale” (Cass., sent. n. 9129/2008).

Si tratta, come risulta anche dal tenore letterale dell’art. 10, di compiti di elaborazione e adozione di indirizzi generali con riguardo all’organizzazione e alla programmazione della vita/attività della scuola, tra i quali anche quelli riferiti all’“acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici…”.

Ribadisce la Sentenza della Corte dei Conti che il delineato ambito di competenza riconosce in capo al Consiglio di Istituto il potere di adottare direttive di carattere generale e programmatorio che non comprendono l’indicazione di dettaglio in ordine alla tipologia di acquisiti da effettuare.

La disciplina contenuta nel d.lgs. n. 297/1994 deve essere interpretata anche alla stregua delle previsioni successivamente intervenute in materia di personalità giuridica ed autonomia delle istituzioni scolastiche nonché del ruolo, in tale contesto, riconosciuto al dirigente scolastico.

L’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 affida infatti, in via esclusiva, al dirigente pubblico “la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” individuando in capo allo stesso una responsabilità “in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.

In tale contesto, ogni decisione del Consiglio di istituto non può ritenersi vincolante in ordine a profili esecutivi, che non competono all’organo collegiale, dovendo quest’ultimo attenersi ai propri compiti di indirizzo programmatico, il cui esercizio trova in seguito concreta attuazione ad opera del dirigente scolastico, titolare del potere gestionale e di spesa.

Gli Associati possono scaricare la Sent. n. 102 del 5 maggio 2020 della Corte dei Conti, Sez. II Giurisdizionale Centrale d’Appello.


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