Lavoro Straordinario PA e scuola: serve l’autorizzazione espressa

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente Ordinanza del 17 ottobre 2025, n. 27767, ha fatto chiarezza su un punto cruciale per i dipendenti pubblici e il personale scolastico: il diritto al compenso per lavoro straordinario.

I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: il pagamento delle ore eccedenti non è mai automatico, ma richiede sempre una specifica autorizzazione.

I requisiti dell’autorizzazione: preventiva o postuma

Secondo la Suprema Corte, per legittimare la spesa pubblica e far maturare il diritto del lavoratore al pagamento, l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione (o del Dirigente Scolastico) deve possedere caratteristiche precise. Essa deve essere:

  • Preventiva: rilasciata formalmente prima dello svolgimento delle ore eccedenti l’orario ordinario;
  • Postuma (ma espressa): in assenza di richiesta preventiva, è necessaria una chiara e inequivocabile approvazione successiva (ratifica).

Cosa non basta per ottenere il pagamento

La Cassazione è stata netta nel definire cosa non costituisce titolo valido per la liquidazione del compenso. Non è sufficiente che il lavoro straordinario sia stato svolto o documentato in atti interni.

In particolare, sono stati ritenuti insufficienti:

  1. Il prospetto presenze riepilogativo: questo documento ha un valore meramente contabile e informativo. La sua funzione è certificare la presenza, ma non dimostra la volontà dell’amministrazione di autorizzare la spesa straordinaria.
  2. Ordini di servizio vaghi: un ordine che rinvia l’autorizzazione “ad altra sede” o privo di esplicita approvazione non può essere interpretato come un assenso implicito.

Atti contabili e volontà dell’Amministrazione

Il principio sancito è che gli atti meramente ricognitivi sono irrilevanti ai fini del diritto al compenso. Solo l’autorizzazione formale, che manifesti la chiara volontà dell’ente di sostenere quel costo, legittima la liquidazione delle ore straordinarie, anche a fronte di prestazioni lavorative indiscutibilmente effettuate dal dipendente.

Per approfondire: Gli Associati possono consultare il testo integrale dell’Ordinanza Cassazione, Sez. Lavoro del 17 ottobre 2025, n. 27767 cliccando QUI.

Condividi il contenuto se lo trovi interessante