Pagamento dell’imposta di bollo con il modello f24

Il Codice dei Contratti Pubblici ha revisionato le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo (d.P.R. 642/1972), fissandoli al comma 10, art. 18 e all’Allegato I.4 (d.lgs. 36/2023)

La misura dell’imposta è commisurata al valore del contratto e con natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, nel segno della semplificazione circa obblighi, responsabilità, esenzioni, determinazione ed assolvimento dell’imposta.

L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. La Circolare Agenzia delle Entrate 22/E del 28 luglio 2023 conferma l’esenzione per i contratti sotto i 40mila euro ma solo per l’aggiudicatario; resta comunque la responsabilità solidale.

Pertanto, il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto è una tantum di importo proporzionale al valore dell’appalto.

Con il provvedimento prot. n. 240013/2023 dell’Agenzia Entrate, che ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, sono state individuate le modalità telematiche di versamento, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. 

Con l’entrata in vigore del d.lgs 18 settembre 2024, n. 139, relativo alla razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, sono previste novità per le modalità di pagamento dell’imposta di bollo. In particolare, l’art. 4 prevede che il pagamento dell’imposta di bollo si potrà versare con modello F24.

L’articolo 9, comma 3, dello stesso decreto stabilisce che le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano:

  • agli atti pubblici formati;
  • agli atti giudiziari pubblicati o emanati;
  • alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione;
  • alle successioni aperte;
  • agli atti a titolo gratuito.

Il d.lgs 18 settembre 2024, n. 139 si può consultare QUI.

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