È possibile la fruizione mista dei 3 gg di permesso ex legge n. 104/1992
Al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, l’art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 ha affiancato alla classica modalità di permesso dei 3 gg una diversa modalità di fruizione, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.
Il lavoratore può, perciò, scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104) o solo per alcune ore. Nel primo caso classico non viene resa alcuna prestazione lavorativa e, quindi, il beneficio si considera fruito in giorni, cioè uno dei tre gg di permesso (art. 33, comma 3, legge 104/1992), indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per quella specifica giornata.
Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso dovrà chiedere il permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.
Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa questi permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata alla Amministrazione/Scuola all’inizio di ogni mese. In caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso (art. 68, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024).
Al fine di contemperare il diritto menzionato con il beneficio contrattuale dell’utilizzo in ore, se il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari sia di quelli giornalieri (fruizione c.d. mista) per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo, indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza.
Ciò in quanto il CCNL, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.