Sostegno e continuità didattica
Il Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71 – Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca – interviene in vari ambiti, tra i quali il sostegno e le disposizioni per l’avvio del prossimo anno scolastico.
È di tutta evidenza il carattere emergenziale di questo decreto a fronte di dati preoccupanti: solo nell’ a.s. 2022/23, secondo i dati ISTAT, gli alunni con disabilità risultavano essere circa 338 mila con una aumento del 7% rispetto all’anno precedente a fronte di 228 mila insegnanti di sostegno di cui circa 85 mila non specializzati, con un rapporto di circa 1,6 alunni per insegnante.
L’art. 8 del decreto-legge interviene sul d.lgs. 66/2017, riscrivendo totalmente il comma 3 dell’articolo 16. In particolare, al fine di agevolare la continuità didattica viene previsto che il dirigente, in caso di richiesta della famiglia e valutato l’interesse superiore dello studente, può proporre al docente specializzato la conferma con precedenza assoluta sul posto in cui ha prestato servizio nell’ a.s. precedente. Sono comunque fatte salve le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili del docente interessato.
La procedura relativa alla proposta di conferma si applica anche ai casi dei:
- docenti privi di specializzazione inseriti nella II fascia di sostegno delle graduatorie di sostegno per aver prestato 3 anni di servizio sul sostegno nel relativo grado di istruzione;
- docenti privi di specializzazione individuati dalle graduatorie incrociate di sostegno e ad esaurimento che abbiano svolto servizio su sostegno.
L’applicazione di queste misure avverrà solo dal momento in cui saranno recepite nel nuovo Regolamento delle supplenze.