Dopo la sperimentazione la copertura INAIL viene stabilizzata
La tutela assicurativa di studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore è stabilizzata dall’a.s. 2025/2026 (D.L. 24.06.2025 n. 90, conv. art. 2-ter Legge 30.07.2025, n. 109).
Anche la copertura finanziaria è crescente: 5mln stanziati per sett/dic 2025, più che raddoppiati nel 2026. Dal 2027 la copertura è via via in aumento fino a raggiungere i 13,03mln dal 2034. Lo stanziamento deve anche riconoscere un sostegno economico ai familiari dei deceduti a seguito di infortuni occorsi durante la formazione; non dimentichiamo i tre infortuni mortali nel 2018.
Sino ad agosto 2023 la norma considerava in ambito INAIL esclusivamente gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro e alcune specifiche attività lavorative svolte nei settori della secondaria di secondo grado.
Dopo la sperimentazione dall’a.s. 2023/2024 ora è strutturale e completa la copertura per i rischi scolastici INAIL Ovviamente comporta l’obbligo di operare sull’applicativo INFORTUNI INAIL/SIDI per denunciare/comunicare indistintamente tutti i sinistri avvenuti a scuola, a prescindere dall’ambito dell’accadimento. Nessuna nuova modifica è apportata al Testo Unico Infortuni: l’INAIL può fornire una pensione integrativa/sostitutiva del reddito percepito in caso di infortuni sul lavoro qualora l’invalidità accertata sia superiore al 6% per alunni e personale durante tutta la presenza a scuola e per il solo personale anche in itinere.
Pertanto, per la responsabilità civile dell’istituto, dei genitori e degli alunni, terzi anche tra loro, per i rimborsi in capitale nei casi di morte, microlesioni, invalidità permanente, per il rimborso di spese sanitarie, odontoiatriche, estetiche, per gli annullamenti gite, per l’assistenza in gita, per le diarie per ingessatura o ricovero, le rotture degli occhiali e le centinaia di altre casistiche generatrici di danno in ambito scolastico la scuola si deve avvalere, come sempre, delle polizze assicurative integrative.