Il collaudo di prodotti assicurativi

Ci viene chiesta una consulenza e, ahimè, rispondiamo ad una scuola che ha riscontrato un problema al momento della liquidazione di un infortunio … pochi spiccioli di risarcimento, fatto impossibile in base al contratto che la scuola “pensava” di avere sottoscritto. 

Analizziamo la norma.

Per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 143.000 è necessario effettuare il controllo della regolare esecuzione (art. 38 Allegato II.14, d.lgs 36/2023), anziché quello di verifica di conformità, riservato alla generalità. Il saldo del pagamento può avvenire solo dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, nel nostro caso, del servizio assicurativo. 

L’esecuzione dell’attività di collaudo da parte dei dipendenti pubblici/scolastici costituisce obbligo e compito d’istituto (art. 116 d.lgs. 36/2023): l’incarico è, infatti, espletato ratione officii e non intuitu personae risolvendosi la relativa prestazione in una “modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego”. Del controllo è redatto il verbale che, oltre alla descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, in particolare, riepiloga gli esiti delle verifiche tecniche e funzionali svolte durante l’attività di collaudo.

Non è però sempre facile effettuare questo tipo di collaudo: è necessario accertare il rispetto di condizioni e termini stabiliti nel contratto stipulato con l’operatore economico. Infatti, la peculiarità del collaudo di prodotti assicurativi consiste nella necessità di estendere il controllo oltre alle somme assicurate anche al testo di ogni singolo articolo/comma della polizza, perché una modifica all’articolato potrebbe inficiare, anche in maniera seria, il risarcimento/indennizzo. 

Nell’Istituto che ha richiesto la consulenza si trattava della modifica dell’articolo del danno ai denti, che nel contratto siglato aveva perso misteriosamente il riferimento alle ricostruzioni future e alla tabella dell’ANDI per il calcolo del valore economico. Al tempo non era stato effettuato alcun controllo e non era stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, nonostante sia un obbligo. Nessun dipendente era in grado di riscontrare le variazioni del prodotto nell’impostazione degli articoli, che cambiano sostanzialmente il valore dell’indagine di mercato presentata inizialmente, danneggiando l’assicurato all’atto del sinistro e la Scuola in termini di immagine.

Possiamo anche aggiungere che, qualora si dovesse individuare una grave negligenza del DS/DSGA nella mancata verifica del prodotto assicurativo, il differenziale non coperto dalla compagnia ricadrebbe su di loro.

È questo forse il motivo per il quale il 98% delle PP.AA incarica ufficialmente una società di Brokeraggio assicurativo?

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