ISTAT: Elenco delle Amministrazioni Pubbliche

L’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) ha reso noto l’Elenco aggiornato delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato con un comunicato pubblicato sulla GU n. 229 del 30.09.2024. L’elenco è compilato sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario, nonché delle definizioni contenute nella Legge di contabilità e di finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Ricordiamo che l’elenco delle Amministrazioni pubbliche viene pubblicato dall’ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno, in applicazione dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).  

È utile ricordare che la legge n. 196/2009 reca una articolata riforma della contabilità e della finanza pubblica, che persegue molteplici finalità ed è attualmente in vigore. L’articolo 1 della menzionata norma specifica le PP.AA. alle quali sono applicabili le disposizioni in materia di finanza pubblica, individuandole, anno dopo anno, negli enti e soggetti indicati nell’elenco oggetto del comunicato a fini statistici dell’ISTAT. 

Sono, comunque, comprese tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001, vale a dire anche “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, […].”

A fini dell’applicabilità delle disposizioni in materia di finanza pubblica nel comunicato dell’ISTAT le scuole sono considerate unità locali del Ministero dell’Istruzione, cioè di una amministrazione centrale; le istituzioni  per l’alta  formazione   artistica,   musicale   e   coreutica   sono considerate unità locali del Ministero dell’Università e  della Ricerca; le istituzioni scolastiche e le istituzioni  per  l’alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle stesse province autonome.

Questa classificazione di unità locali di una amministrazione centrale, che non intacca l‘importante funzione della scuola di istruire, formare e educare, è dirimente in alcuni specifici casi. In particolare, è utile a stabilire che le stazioni appaltanti/scuole sono amministrazioni governative centrali ai fini dell’individuazione della soglia per l’acquisto di beni e servizi. (art. 14 d.lgs. 36/2023). 

È possibile consultare il Comunicato ISTAT, GU n. 229 del 30.09.2024 cliccando QUI.

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