Solo l’essenziale nei verbali degli scrutini
… perché ciò che eccede viola la privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha enunciato e ribadito il principio della “minimizzazione”, per cui fin dalla fase di redazione degli atti, pur nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non devono essere inseriti dati personali eccedenti, non pertinenti, non indispensabili nei verbali di tutti gli scrutini, compresi gli Esami che si stanno concludendo.
Bisogna però sottolineare che la “minimizzazione” non implica affatto una diminuzione nella doverosa ed esaustiva motivazione: si rischierebbe di scrivere atti privi di idonea motivazione, destinati a essere annullati da qualche TAR per vizio di motivazione.
La minimizzazione significa verificare che siano indicati i soli fatti (eventi/accadimenti concreti) corrispondenti ai criteri astratti considerati e prescritti da leggi e da regolamenti/criteri di valutazione in uso.
Bisogna, poi, essere accorti alle espressioni valutative (ad esempio aggettivi e avverbi): si devono utilizzare quelle espressioni usate direttamente dalla legge/regolamento o norma sugli scrutini; inoltre ogni espressione valutativa deve essere immediatamente spiegata con il riferimento a un dato oggettivo che illustra la parola/frase soggettiva.
È poi da riservare la massima attenzione ai dati particolari: i docenti devono riportare nel verbale i dati solo ed esclusivamente quando siano ritenuti indispensabili, cioè quando non se ne può fare a meno per il rischio di rendere incomprensibile il verbale.
Apposita cura va osservata per la conservazione di documenti usati per la decisione e redazione dei verbali degli scrutini. Anche questi allegati non devono essere disponibili a chi non è titolato a conoscerli (ad esempio chi facesse le pulizie in quel locale in quel momento).
Di seguito è possibile consultare il Vademecum del Garante “La scuola a prova di privacy”.