Obbligo di piattaforme digitali anche per procedure inferiori a 5.000 €
Un Ente ha richiesto un chiarimento circa la possibilità di affidare un servizio per un importo inferiore ai 5.000 euro al di fuori del mercato elettronico, naturalmente in data successiva al 1° gennaio 2024. In particolare, l’Ente precisa che “dovendo urgentemente affidare un servizio specifico ad un soggetto non iscritto a nessuna di queste piattaforme ci chiediamo se sia regolare procedere con affidamento diretto e scambio di atti e comunicazioni via PEC senza effettuare la procedura su Mepa”.
Il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha risposto che la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MePA è passata da 1.000 euro a 5.000 euro (art. 1, comma 130 legge n. 145/2018 ha modificato l’art. 1, comma 450 legge n. 296/2006) e dal 1° gennaio 2019 le PP.AA. sono obbligate a ricorrere al MePA per forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro.
Tuttavia l’art. 25 del d.lgs. 36/2013 prevede, dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. La risposta è quindi negativa.
Inoltre, il Servizio di Supporto Giuridico del MIT ricorda che per gli affidamenti in oggetto vale il rispetto dei commi 4, 5, e 6 dell’art. 14. In particolare, il comma 6 dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
Gli Associati possono leggere il Parere n. 2196/2023 del Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).