Il potere di firma del RUP
L’art. 17 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
La decisione di contrarre è, pertanto, l’atto del dirigente con la quale la stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto. È un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, che deve obbligatoriamente indicare:
- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto;
- il valore economico;
- la forma del contratto;
- le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
Nel nuovo impianto normativo il RUP è Responsabile Unico del Progetto e non è (o non è solo) un responsabile di procedimento, ma un soggetto che ha la responsabilità di una pluralità di procedimenti e quindi della realizzazione dell’intero intervento/progetto. In generale sono stati potenziati i poteri decisori del RUP: l’art. 6 comma 2 lett. g) Allegato I. 2 “Attività del Rup” puntualizza, a differenza del passato che il RUP “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture”.
Premesso che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale solo se ne ha le competenze e, in difetto, si limita a predisporre la proposta per il responsabile del servizio (art. 6, co.1, lett. e) legge 241/90), il Ministero dell’Infrastrutture risponde sulla questione della firma della decisione di contrarre dopo il d.lgs. 36/2023 con il Parere n. 2049/2023.
“Con la decisione di contrarre, il soggetto competente – titolare del potere di spesa – oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l’affidamento”, scrive il Ministero delle Infrastrutture.
Qualora il RUP non fosse responsabile del servizio/dirigente, come non lo è ad esempio il direttore dei servizi generali e amministrativi, il suo apporto rimane a livello istruttorio, in considerazione che non è dirigente e non ha potere di spesa.
Il Parere del Ministero delle Infrastrutture, infatti, puntualizza che “nel caso in cui il RUP non sia al contempo dirigente/responsabile del servizio titolare del potere di spesa, la decisione di contrarre resta di competenza del soggetto titolare del predetto potere”, che nella scuola è il dirigente scolastico.
Gli Associati possono leggere il Parere n. 2049/2023 del Ministero delle Infrastrutture.