Il potere di firma del RUP

L’art. 17 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito  atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

La decisione di contrarre è, pertanto, l’atto del dirigente con la quale la stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto. È un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, che deve obbligatoriamente indicare:

  • il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
  • l’oggetto del contratto;
  • il valore economico;
  • la forma del contratto;
  • le clausole ritenute essenziali;
  • le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

Nel nuovo impianto normativo il RUP è Responsabile Unico del Progetto e non è (o non è solo) un responsabile di procedimento, ma un soggetto che ha la responsabilità di una pluralità di procedimenti e quindi della realizzazione dell’intero intervento/progetto. In generale sono stati potenziati i poteri decisori del RUP: l’art. 6 comma 2 lett. g) Allegato I. 2 “Attività del Rup” puntualizza, a differenza del passato che il RUP “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture”.

Premesso che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale solo se ne ha le competenze e, in difetto, si limita a predisporre la proposta per il responsabile del servizio (art. 6, co.1, lett. e) legge 241/90), il Ministero dell’Infrastrutture risponde sulla questione della firma della decisione di contrarre dopo il d.lgs. 36/2023 con il Parere n. 2049/2023.

“Con la decisione di contrarre, il soggetto competente – titolare del potere di spesa – oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l’affidamento”, scrive il Ministero delle Infrastrutture.

Qualora il RUP non fosse responsabile del servizio/dirigente, come non lo è ad esempio il direttore dei servizi generali e amministrativi, il suo apporto rimane a livello istruttorio, in considerazione che non è dirigente e non ha potere di spesa. 

Il Parere del Ministero delle Infrastrutture, infatti, puntualizza che “nel caso in cui il RUP non sia al contempo dirigente/responsabile del servizio titolare del potere di spesa, la decisione di contrarre resta di competenza del soggetto titolare del predetto potere”, che nella scuola è il dirigente scolastico.

Gli Associati possono leggere il Parere n. 2049/2023 del Ministero delle Infrastrutture.

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