L’assenza prolungata di un componente Rsu può comportare la decadenza
È da poco ripresa la contrattazione integrativa d’istituto, ma già si pongono i primi “problemi”: l’assenza prolungata di uno dei componenti.
La norma di riferimento è l’art.9, comma 4, Accordo Collettivo Nazionale Quadro (ACQN) del 12 aprile 2022.
I dipendenti assenti dal servizio per più di 6 mesi non decadono automaticamente dall’incarico di componenti elettivi della RSU: si deve arrivare a questa conseguenza solamente se il numero dei componenti della RSU scende sotto la maggioranza degli assegnati e, di conseguenza, non è possibile che la RSU possa continuare a riunirsi in modo valido.
Ad esempio, se la RSU è composta da 3 lavoratori scolastici e uno di questi è assente da oltre sei mesi, il componente assente non decade se nella RSU sono ancora operativi 2 componenti, ovvero più del 50% di 3 componenti.
Qualora, invece, l’assenza di oltre 6 mesi di un componente non permettesse alla RSU di prendere decisioni perché, ad esempio, un ulteriore dipendente è in comando c/o una altra P.A. si configura un caso di decadenza: sono rimasti in servizio meno del 50% dei componenti.
La norma in esame prevede che l’amministrazione/scuola informi della situazione la RSU; spetta poi alla RSU dare comunicazione ai lavoratori della decadenza del componente mediante affissione all’albo sindacale, in luogo (anche virtuale) accessibile a tutti i dipendenti.
Spetta sempre alla RSU (comma 6 art.9 ACQN 12 aprile 2022) comunicare alla scuola ed ai lavoratori:
- il nominativo del componente subentrante;
- la dichiarazione di decadenza dell’intera RSU, nell’avversa ipotesi.
Un ulteriore intervento della scuola (comma 7 art.9 ACQN/2022) potrebbe essere necessario solo nell’ipotesi in cui, decorsi quarantacinque giorni, la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 art.9 ACQN/2022, illustrati sopra.