Aggiornato il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
Il dPR 62/2013 regola il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e sottolinea i doveri fondamentali che si devono osservare sia in servizio sia fuori servizio. A distanza di dieci anni si è resa necessaria una revisione dell’attuale versione: è stato pubblicato il dPR 13 giugno 2023, n. 81, recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Il decreto, attuato in linea con le previsioni del decreto legge “PNRR 2”, ha come obiettivo principale il raggiungimento della Milestone M1C1-58 del PNRR, che si concentra sulla riforma della P.A., da completarsi entro il 30 giugno 2023. Le modifiche apportate al Codice di Comportamento corrispondono anche all’intenzione di replicare alle nuove esigenze del contesto socio-lavorativo e di quelle derivanti dall’evoluzione e maggiore diffusione delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media anche nell’ambito del lavoro. Il decreto entra in vigore oggi 14 luglio 2023.
Le modifiche contenute nel decreto hanno inserito nel Codice due nuovi articoli.
L’art. 11-bis, rubricato “Utilizzo delle tecnologie informatiche” prevede che il dipendente:
- utilizzi l’account istituzionali ai soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione;
- non utilizzi caselle di posta elettronica personali per attività/comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore;
- sia responsabile del contenuto dei messaggi inviati;
- si uniformi alle modalità di firma della posta elettronica di servizio e ne consenta l’identificazione anche indicando un recapito istituzionale di reperibilità;
- possa utilizzare gli strumenti informatici della P.A. per assolvere a incombenze personali senza doversi allontanare, purchè l’attività sia svolta in tempi ristretti e senza pregiudizio alcuno ai compiti istituzionali;
- non possa inviare messaggi di posta elettronica che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.
L’art. 11-ter “Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media” prevede che il dipendente:
- deve impiegare ogni cautela nell’utilizzo dei propri account di social media affinché le proprie opinioni/giudizi su eventi/cose/persone non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla P.A. di appartenenza;
- deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine della P.A.;
- non svolga, di norma, le comunicazioni di servizio attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media, salvo specifiche esigenze istituzionali;
- non possa divulgare o diffondere documenti, pratiche e/o informazioni che siano nella sua disponibilità.