Scuola pubblica, la risoluzione del contratto è legale?
Un docente ha fatto reclamo, perché la scuola presso cui era assunto ha comunicato attraverso il sito web, nella sezione Albo pretorio, la risoluzione del contratto a tempo indeterminato dell’interessato, allegando i provvedimenti adottati nei confronti dello stesso dal Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale.
Il licenziamento è avvenuto infatti per mancanza di requisiti.
La scuola ha giustificato il trattamento dati, effettuato attraverso la pubblicazione del provvedimento del licenziamento, affermando che sono stati trattati solo i dati necessari per l’individuazione del docente stesso.
Il trattamento dei dati era quindi necessario per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione dei provvedimenti. La comunicazione è stata poi rimossa dal sito web, come accertato anche in fase istruttoria.
Il Garante si è pronunciato in merito alla questione lo scorso 20 ottobre sanzionando la scuola.
Vediamo perché il Garante non ha accolto le giustificazioni dell’istituto scolastico:
- Non esiste alcuna norma che imponga la pubblicazione del provvedimento di licenziamento del personale scolastico: le norme che disciplinano i concorsi prevedono la pubblicazione delle sole graduatorie finali, anche con riferimento agli idonei non vincitori, ma non con riguardo ai soggetti esclusi, né tanto meno con riguardo alla pubblicazione dell’integrale provvedimento di esclusione;
- La scuola che vuole pubblicare atti contenenti dati personali è tenuta a verificare l’esistenza della norma che ne legittimi la pubblicazione, tenendo conto anche dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
- Nel caso di specie, prima della pubblicazione, la scuola avrebbe procedere all’anonimizzazione dei dati: anche alle pubblicazioni nell’albo pretorio online si applicano tutti i limiti previsti dalla normativa al fine di non diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti.