L’obbligo di fornire la mascherina spetta al datore di lavoro previa analisi e valutazione dei rischi … e così è stato per le scuole dall’inizio della pandemia: il dipendente scolastico non può scegliere in autonomia di indossare un dispositivo diverso da quello messo a disposizione o addirittura di non insossarlo.

L’articolo 77 del d.lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro/dirigente a procedere alla scelta dei dispositivi di protezione individuale, tra cui anche quelli per la protezione delle vie respiratorie, previa analisi e valutazione dei rischi. Le caratteristiche dei dispositivi devono essere individuate in modo tale da far fronte ai rischi emersi nella valutazione.

Considerando, dunque, che spetta al datore di lavoro/dirigente individuare, in funzione delle specificità dell’azienda/scuola e della contestualizzazione del Protocollo anticontagio, uno di questi dispositivi di protezione delle vie respiratorie (“mascherine chirurgiche”, FFP2 o FFP3), anche riutilizzabili, la scelta di utilizzare un DPI diverso da quello messo a disposizione non può essere rimessa all’autonomia dei dipendenti scolastici.

Questi ultimi, inoltre sono tenuti al corretto utilizzo e possono segnalare “immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione” (articolo 78, comma 5, d.lgs. 81/2008), tra cui anche mascherine, che eventualmente non potessero essere qualificabili come dispositivi di protezione individuale in base alla vigente normativa.

Si evidenzia comunque che le caratteristiche e la tipologia dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare per prevenire il contagio da Covid-19 nelle scuole sono state indicate dalle autorità sanitarie.

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