Il calcolo delle ferie per gli ATA che lavorano su 5 gg settimanali … e non solo.

È oramai assodato che per il personale ATA le ferie sono sempre rapportate a trentadue (32) giorni effettivi, o trenta (30) nel caso di neoassunti, anche se sono lavorati solo 5 giorni settimanali, anziché i classici 6 giorni. Questa affermazione ci consente di risolvere entrambi i quesiti che ci sono stati presentati: il conteggio delle ferie in caso di 5 gg lavorativi settimanali e se il conteggio delle ferie non ancora godute dello scorso a.s. deve essere riproporzionato in caso di passaggio da orario di settimana lunga (scorso anno) ad orario di settimana corta (anno corrente). 

Le ferie del personale ATA, con orario di servizio su 5 giorni settimanali, vengono regolate dall’art. 13, comma 5, del CCNL del 29.11.2007, in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. 

In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni. 

In questa ottica è chiaro poi che i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Ferma rimanendo la regola che se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno, che però diventano 32, dopo tre anni di contratto.

Per il secondo quesito si ritiene opportuno rilevare che le ferie già maturate dal dipendente, essendo un diritto acquisito, non possono essere riparametrate. Pertanto, il numero di ferie spettanti nello scorso anno scolastico rimane quello definito con riferimento all’orario di lavoro su 6 giorni, anche se le stesse debbano essere fruite in questo nuovo anno scolastico ad orario corto. 

Per quanto concerne il periodo di fruizione dei giorni residui di ferie, l’art. 13, comma 10, CCNL del 29.11.2007, così sancisce :” In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento [….] il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo”, sentito il parere del direttore. 

… unico aspetto da sottolineare è che aprile 2021 … è già passato. Si ritiene che qualora fossero stati fatti dei conteggi errati, comunque si è ancora in tempo per conguagliare e non penalizzare il lavoratore.

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