Ridotte le fasce di reperibilità in caso di malattia
Cambiano nel 2024 gli orari di reperibilità per le visite fiscali ai dipendenti pubblici in malattia: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi), equiparandole a quelle già in vigore per i lavoratori privati.
Lo rende noto l’INPS, con il messaggio n. 4640 del 22.12.2023, che recepisce la sentenza TAR n. 16305/2023 con cui è stata bocciata la differenza tra regole nel pubblico e nel privato (di cui abbiamo riferito in una precedente new).
Le nuove disposizioni INPS si applicano in attesa dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale o della eventuale riforma della sentenza del TAR Lazio.
Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. Per il personale del comparto Scuola è il dirigente scolastico che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia, per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55-septies, comma 5, d.lgs. n. 165/2001).
È necessario che il dipendente garantisca la reperibilità in specifiche fasce orarie, che dal 2024 diventano uniche, applicate sia ai lavoratori privati sia ai dipendenti del pubblico impiego:
- fino al 2023 per statali e personale enti locali la reperibilità è stata prevista per l’intera settimana, festività comprese, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
- dal 2024 la reperibilità diventa la stessa nel pubblico e nel privato: intera settimana compresi week-end e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Nel caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità o nel caso di impossibilità all’accesso o al controllo del medico fiscale, le sanzioni previste per il lavoratore sono pari alla decurtazione della retribuzione nella misura:
- del 100% per i primi 10 giorni di patologia;
- del 50% per le giornate successive.
Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni, per le quali occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva.