Quando si possono richiedere le cure termali?
Il congedo per cure termali, è questa la materia su cui siamo stati “interrogati”, un tipo di permesso riconosciuto dall’art.13 comma 3 e seguenti del DL 463/1983. Il decreto stabilisce che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS e dall’INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti”.
In seguito il combinato disposto del dPR 3/57 e della legge 724/1994 ha apportato modifiche sostanziali alla normativa che concerne le cure termali rendendo, di fatto, il congedo per cure terminali fruibile solo per i lavoratori dipendenti del settore privato.
In altre parole il congedo per “cure termali” non esiste più per i pubblici dipendenti.
Attualmente i giorni di astensione dal lavoro per eseguire le cure termali possono configurarsi come malattia solo in un unico caso: devono svolgere una funzione di riabilitazione o essere legate a terapie dovute a stati patologici. Le cure termali, quindi, devono essere prescritta da un medico ASL con relativo certificato in cui si affermi che le cure in questione sono non solo necessarie, ma anche indifferibili.
Per i dipendenti pubblici è possibile, quindi, effettuare cure termali solo nel periodo di ferie oppure assentandosi per malattia certificata, qualora si tratti di riabilitazione o terapie dovuta a stati patologici.
Infatti, con sentenza n. 14957 del 27.11.2001, la Cassazione ha affermato che la concessione di permessi per cure termali è indispensabile una certificazione medica specialistica contenente una espressa motivazione in ordine alla indifferibilità delle cure in rapporto alle esigenze terapeutiche e riabilitative derivanti dalla patologia in atto.