Illecita la pubblicazione di nomi/cognomi sugli elenchi del fondo incentivante
Continuano le divergenze tra scuole e RSU circa la pubblicazione dei precisi nominativi dei percettori di compensi a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica. Seppur relativo ad un Comune è particolarmente interessante un provvedimento dello scorso settembre.
Si tratta della diffusione sul sito istituzionale di un Comune delle determinazioni dirigenziali della liquidazione del fondo incentivante, su cui si è espresso il Garante della Privacy con provvedimento n. 398 del 14.09.2023.
Il Garante rileva “l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune per aver diffuso mediante pubblicazione online sul proprio sito web istituzionale, le determine riferite alla liquidazione del fondo incentivante per gli anni XX, XX e XX recanti gli elenchi dei nominativi di circa 140 dipendenti, la posizione economica di ciascuno nonché l’ammontare del compenso individualmente percepito in relazione alla produttività individuale, in violazione degli artt. artt. 5 par. 1, lett. a) e 6 par.1 lett. c) ed e) del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice”.
Il Garante Privacy sottolinea che si applicano tutti i limiti previsti dai principi della protezione dei dati personali anche alle pubblicazioni sull’albo pretorio online, strumento che coincide con Pubblicità legale delle scuole. Prioritariamente è necessario avere riguardo all’esistenza dei presupposti di legge relativi alla liceità (o meno) della diffusione online dei dati personali contenuti nei vari atti. Infatti, è obbligatoria da parte delle PP.AA. la pubblicazione “dell’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti” e “dell’entità del premio mediamente conseguibile dal personale …, dei dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata” (co.1 e 2 art. 20, d.lgs. 33/2013).
Pertanto, per espressa scelta del legislatore, il principio di trasparenza trova applicazione attraverso la pubblicazione “in forma aggregata” e non nominativa. Da ciò deriva una illeceità del trattamento di dati personali effettuati dal Comune, con conseguente applicazione di una sanzione pecuniaria di diecimila euro.
A buon intenditor poche parole!!
Gli Associati possono visionare il Provvedimento Garante Privacy n. 398 del 14.09.2023.