Consegnatari dei beni
Le numerose attività/progetti della scuola sempre più spesso sono supportate dagli strumenti che vengono acquistati a carico delle stesse risorse (es. PON, PNRR) afferenti alle attività e progetti. In questo periodo ci parlano di tablet, stampanti, ma anche di macchine fotografiche e cineprese per le recite natalizie. Il direttore è il consegnatario dei beni della scuola (art. 30 DI 129/2018) e ha il compito di gestirli e conservarli, mentre il dirigente è responsabile delle risorse strumentali. Quando la cinepresa viene affidata, ad esempio, ad un docente per le riprese della recita natalizia è necessario una consegna (e riconsegna) formale.
Di questo si occupata la Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Campania, con Sent. n. 564/2023.
Al riguardo la Corte dei Conti precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino. Di conseguenza è “l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della gestione contabile“ e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell’agente contabile come risultato delle operazioni di “gestione” da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al “discarico” o all’addebito”, configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in “deposito”.
Il direttore non ha però l’obbligo di presentare il conto giudiziale.
Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso. Si parla, in quest’ultimo caso, di “agente amministrativo” tenuto alla definizione del conto amministrativo.
In definitiva, precisa la Corte dei Conti, sussiste l’obbligo di custodia quando “i beni di proprietà dell’ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell’amministrazione o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto a compiere un’attività tesa alla conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o comunque connesse all’espletamento delle funzioni istituzionali”.
Ricorre, invece, l’obbligo di vigilanza ogni qualvolta “i beni, previamente inventariati, siano “messi in uso”, mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell’attività di servizio e i beni di nuova introduzione siano acquistati dall’ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici”.