No al rinnovo di contratti a tempo determinato oltre max 36 mesi
Nelle diverse versioni che si sono succedute negli anni l’art. 36 del d.lgs. 165/2001 ha sempre sottolineato la necessità che l’utilizzo del lavoro flessibile sia possibile esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali. Per le assunzioni a tempo determinato, tenendo anche conto delle disposizioni contrattuali, si fa riferimento ad un periodo massimo di 36 mesi.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, fin dal parere UPPA 49/2008, propende per il superamento dei 36 mesi in caso di nuovo concorso. Si legge infatti nel documento che “per il contratto a tempo determinato la durata non può essere superiore ai 3 anni comprensivi di proroga. Sono fatte salve le assunzioni riferite a procedure concorsuali diverse. La valenza della partecipazione ad un nuovo concorso pubblico, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, prevale rispetto al limite temporale del triennio che può essere superato solo in questa circostanza”.
Secondo la Cassazione non è, invece, possibile rinnovare o prolungare i contratti a tempo determinato oltre il limite massimo di 36 mesi, anche quando questo avvenga a seguito di una nuova procedura di selezione. Sono queste le sintetiche e chiare conclusioni della Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 26567 del 14 settembre 2023.
Infatti i magistrati affermano che il superamento del limite di 36 mesi di durata complessiva, è da considerarsi abusivo, a nulla rilevando che l’assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all’esito di distinti concorsi pubblici, come già indicato dalla Cassazione con Sentenza 4 marzo 2021, n. 6089.
Gli Associati possono leggere l’ Ordinanza n. 26567 del 14.09.2023 Cassazione, Sez. Lavoro.