Nessun diritto di prorogare un contratto, solo proroga “tecnica”
A seguito di un quesito esaminiamo la possibilità di prolungare un contratto (ad es. contratto mensa scolastica curato dalla scuola), avendo inserita la previsione dello stesso prolungamento negli atti della procedura a pubblica evidenza. Nel tempo si è evidenziato come per la proroga dei contratti vige il principio inderogabile per cui, una volta scaduto il contratto, si deve effettuare una nuova procedura (Consiglio di Stato, sez. V, 20.08.2013, n. 4192; ANAC parere 13.4.2022 n. 42). In questa materia sono però salve espresse previsioni dettate dalla legge: parliamo della cd. proroga “tecnica”.
La proroga “tecnica” trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dalla scuola stessa, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente. Si può ritenere legittimamente disposta quando ricorrono presupposti essenziali (art. 120 comma 10 d.lgs. 36/2023):
- deve essere stata prevista nell’originaria procedura e di conseguenza nel contratto, sebbene non costituisca un diritto;
- deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un contratto ad un altro (c.d. contratto “ponte”);
- la nuova procedura deve essere già stata avviata al momento della proroga;
- la scuola non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario.
L’art. 120, comma 11 d.lgs, 36/2023 prevede un’ulteriore fattispecie determinata da “oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto” per prevenire pericoli “per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare” (ad esempio in caso di Covid).
Il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi e condizioni previsti nel “vecchio” contratto.
Il Tar Emilia Romagna Sez. I, con Sentenza n. 281 del 16.10.2023 ribadisce che la previsione inserita negli atti di gara non equivale a un diritto di prolungare la durata dell’appalto. L’attivazione della proroga programmata costituisce solo un mero interesse di fatto se l’amministrazione opta per l’esecuzione immediata della prestazione una volta individuato il nuovo aggiudicatario.
Gli Associati possono leggere la Sentenza n. 281/2023 TAR EMILIA ROMAGNA.