Deridere chi non vede bene su Facebook è diffamazione
Interagendo su un social network, in un post pubblico dedicato ai problemi di viabilità della propria città, un soggetto ha irriso un difetto fisico di un altro soggetto, dileggiandolo per i suoi problemi di vista. L’autore del post, condannato in primo grado, veniva assolto in Appello, ma avverso questa sentenza, la parte offesa ha ricorso in Cassazione, che accoglieva il ricorso, qualificando la condotta dell’imputato come integrante una ipotesi di diffamazione aggravata.
È quanto emerge dalla Sent. n. 2251/2023 Cassazione V Sez. Penale con cui la Cassazione ha confermato la condanna per il reato di diffamazione (art.595, terzo comma, c.p.), nei confronti di un soggetto che aveva pubblicato un post derisorio su Facebook.
Per la Cassazione la condotta di chi derida una persona per talune caratteristiche fisiche, comunicando con più persone, integra «il reato di diffamazione perché contiene una carica dispregiativa che, per il comune sentire, rappresenta una aggressione alla reputazione della persona». Questo perché la reputazione individuale è «un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona». (Corte Cost. n. 150/2021).
In generale l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è “costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore”.
Nel caso di offese su piattaforme social è orientamento consolidato che soltanto “il requisito della contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso vale a configurare l’ipotesi dell’ingiuria […] In difetto del requisito della contestualità, l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore (ex plurimis Cass n. 10905 del 25.02.2020) si configura una ipotesi di diffamazione aggravata”.