Proroga contratto di concessione: illegittima
Ci viene rivolta una domanda alla quale rispondiamo con urgenza, visto il contenuto. Una scuola ha consentito la prosecuzione di un contratto di concessione (un gran numero di macchine distributrici di beni alimentari e bibite) il cui affidamento con gara risultava scaduto, come la proroga autorizzata per sei mesi. Nella sostanza, è stata autorizzata una ulteriore proroga, dopo quella di sei mesi, che si è tradotta in un affidamento senza gara in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.
ANAC ha spesso sottolineato che la proroga di contratti scaduti, al di fuori dei limiti normativi, “dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara”. (ANAC – Fasc. UVCP n. 1483/2023)
La proroga costituisce, infatti, uno strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora vi sia la necessità di assicurare lo svolgersi del servizio nelle more dell’espletamento della nuova procedura di selezione.
Al di fuori dei limiti individuati dalla giurisprudenza e definiti oggi normativamente dall’ art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 ( e dopo il 1° luglio dall’art. 176 d.lgs. 36/2023) l’istituto della proroga si pone in difformità con la normativa in materia di contratti pubblici e con i principi generali che governano l’evidenza pubblica. Rappresenta, infatti, un affidamento diretto senza gara, realizzato in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
La prima proroga poteva essere “tollerata”, perché connessa alla necessità di garantire la continuità nell’espletamento di un servizio di “ristorazione” a scuola. Diversamente, è illegittima l’ulteriore proroga in favore dello stesso operatore economico, che, peraltro, ha continuato a svolgere la propria attività senza che sia stato assunto un provvedimento espresso dalla scuola.
Non essendo chiari e certi i tempi connessi all’aggiudicazione della nuova gara e i caratteri dell’eccezionalità e dell’urgenza, che sussistevano nella prima proroga ma non in quella successiva, questa ulteriore proroga difetta anche sotto il profilo della temporaneità.
È fondamentale e urgente di non disporre ulteriori proroghe del servizio di “ristorazione” in favore dello stesso operatore economico, di agire nel rispetto della normativa di settore (art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e dopo il 1° luglio dall’art. 176 d.lgs. 36/2023) e di adottare gli atti formali necessari a regolare il rapporto con l’operatore economico individuato quale concessionario.