Dsga Pon Pnrr perché non sono pagati ?
Il personale ATA e in particolare il direttore assolve alle funzioni amministrative, contabili e gestionali connesse all’attività della scuola in qualità di lavoratore pubblico subordinato, al quale è applicabile lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e il Codice Civile.
L’art. 2094 c.c. precisa che è prestatore di lavoro subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. L’espressione “sotto la direzione” indica che l’imprenditore/P.A. ha il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro (subordinazione tecnica) affinché la collaborazione del dipendente sia idonea a soddisfare le finalità dell’imprenditore/P.A. (subordinazione funzionale). Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all’imprenditore/P.A. di pianificare e coordinare, attraverso l’esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro del singolo con le prestazioni rese da altri lavoratori in altrettanti contratti di lavoro.
Infatti, nella P.A. il potere di organizzazione e di direzione dei dipendenti è stabilito dall’art. 5 del d.lgs. 165/2001: le PP.AA, e le scuole, assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare “la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”. In altre parole l’attività amministrativa è strumentale al raggiungimento del pubblico interesse che nel settore Istruzione corrisponde al dovere etico di istruire, formare ed educare i discenti.
I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e attuazione del processo di insegnamento/apprendimento, cioè di progettare e realizzare interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei discenti, al fine di garantire loro il successo formativo (art. 1 co 2 e art. 16 dPR 275/1999).
Il PTOF ne rappresenta la formalizzazione e, pertanto, esplicita la progettazione didattica e organizzativa che le singole scuole adottano. Nel settore Istruzione il Pubblico Interesse è rappresentato, in concreto, dal raggiungimento dei complessivi obiettivi operativi evidenziati dal PTOF, ai quali l’attività amministrativa del dirigente e del direttore è strumentale.
Tutta l’attività curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa del PTOF, e di conseguenza del Programma Annuale finanziario, delinea e circoscrive l’area in cui dirigenti e direttori svolgono le loro funzioni e i loro compiti obbligatori.
Il valore di documenti o Linee Guida che prospettano diverse fonti e/o situazioni è nullo e non incidono sui cardini e sui principi del potere organizzativo.
Permane però una differenza: il dirigente, pur in regime di onnicomprensività, viene autorizzato dall’USR competente ad attuare iniziative/progetti specifici con finanziamenti esterni (ad es. PON), come tali inseriti nel PTOF e nel Programma Annuale, e compensati al dirigente ai sensi dell’art. 53, co. 7, d.lgs. 165/2001 e dell’art. 19, co. 3, CCNL 11.04.2006.
Il direttore non può, invece, accedere a compensi a carico di tali finanziamenti esterni in quanto contrattualmente non previsto, pur dovendo assumere e svolgere compiti relativi alle proprie competenze nell’ambito dei PON e/o PNRR.
In questi giorni sono ancora in svolgimento le trattative all’ARAN per la chiusura del CCNL/Istruzione e ricerca: si auspica che in quella sede venga superato ed eliminato questo vincolo poco realistico quanto inopportuno, anche per colmare questa differenza tra due figure che lavorano le une affianco alle altre.