In capo a chi incombe l’obbligo di vigilanza?
Sembra essere una domanda scontata quella che ci viene posta, ma in realtà i profili sono molto particolari. In via generale fra gli obblighi di servizio del personale docente c’è certamente quello prioritario di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono affidati alla Scuola (Corte dei Conti, sez. III, 19.02.1994, n. 1623).
Nei limiti fissati dalla Tabella A del CCNL 29.112007 compete anche ai collaboratori scolastici, ricordando che il loro profilo professionale prevede che eseguono “nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.”
Gli obblighi organizzativi sull’attività di tutti i dipendenti scolastici fanno invece capo al dirigente, che è tenuto a garantirne la sicurezza attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio: il dirigente adotta tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza.
“Al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica, a quelle eccezionali…” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 29/05/2013 n.13457).
Pertanto, qualora il dirigente:
- non abbia eliminato le fonti di pericolo;
- non abbia provveduto a formalizzare la necessaria documentazione (Regolamento di vigilanza, Protocolli operativi per docenti e collaboratori, procedura per infortuni, etc.) per garantire l’ordinato afflusso o deflusso degli alunni/studenti in ingresso/uscita dalla Scuola;
- non abbia provveduto a disciplinare l’avvicendamento dei docenti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via,
risulta direttamente imputabile al dirigente la responsabilità per carenze organizzative (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” art. 2043 c.c).
La responsabilità è ancora ascrivibile al dirigente qualora non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature che possono cagionare danno al personale, agli alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” art. 2051 c.c. ).